Statuto

Aggiornato al 5/11/2010 – Download Statuto al 5-11-2010

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

Art. 1
E’ costituita a norma dell’art. 36 del Codice Civile, un’associazione denominata
ASSINGEO,
acronimo di Associazione Imprese Nazionali Geosintetici.
L’ Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione ha sede in via Cristoforo Colombo, 106 36061 Bassano del Grappa (VI) e può istituire uffici anche in altre località.
L’Associazione può aderire, con delibera da adottarsi a maggioranza assoluta degli associati, ad altre associazioni od enti, quando ciò si manifesti utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 2
L’Associazione ha per scopo di promuovere ogni iniziativa utile a favorire il progresso del mercato dei geosintetici, sotto l’aspetto tecnico, scientifico, economico, sociale e a tutelarne gli interessi.
In particolare essa, favorendo la maggior solidarietà e collaborazione fra le Aziende Associate, si propone di:
a) promuovere presso gli imprenditori, i progettisti, gli Enti Pubblici e le Stazioni Appaltanti la conoscenza, la diffusione e il corretto impiego dei geosintetici;
b) rappresentare unitariamente gli interessi del settore, sia nel rapporto con i committenti privati che con quelli pubblici, nei convegni di settore, sulla stampa e nei mass media in genere, nelle commissioni tecniche e negli Enti normativi, sia italiani che stranieri e specificatamente quelli di emanazione UE;
c) mantenere rapporti con associazioni similari o collaterali, italiane ed estere, promuovendo ogni possibile forma di riconoscimento reciproco;
d) studiare, coordinare, seguire e sviluppare ogni e qualsiasi azione o ricerca atta a favorire lo sviluppo del mercato dei geosintetici; e) trattare e dibattere i problemi di interesse specifico del settore, siano essi di natura tecnica, scientifica, economica e sociale, al fine di poter pervenire a indirizzi unitari e condivisi;
f) provvedere all’informazione e alla consulenza alle ditte associate, relativamente ai problemi settoriali e generali di loro interesse.
g) Istituire un sistema di controllo e sanzioni cui gli associati volontariamente si assoggettino in modo da assicurare il mercato sulla corrispondenza tra prestazioni dichiarate e prestazioni fornite.
L’ Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte, rispettando i codici etici adottati dalla CONFINDUSTRIA e dall’ IGS (International Geosynthetics Society) e impegna gli Associati alla loro osservanza. In particolare ogni associato si impegna a non servirsi dell’Associazione per fini strettamente personali o in danno agli altri associati, mentre può in qualsiasi circostanza dichiarare l’appartenenza all’Associazione. Per l’uso del logo o dell’eventuale marchio di prodotto si rinvia ad apposito regolamento approvato dall’assemblea.
Inoltre gli Associati si impegnano a mantenere un comportamento reciproco che, nel rispetto della libera concorrenza commerciale e organizzativa, sia improntato a correttezza e “fair play”.
L’associazione collabora con ed interviene presso autorità, enti e associazioni per la risoluzione dei problemi riguardanti l’esercizio di attività di comune interesse, nelle forme consentite, da parte delle società aderenti, quali ad esempio, ma non esclusivamente:
a) compiere ed incoraggiare studi e pubblicazioni di economia, tecnica e diritto nel proprio campo per la produzione ed i consumi, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano interessare l’attività delle associate;
b) svolgere attività di consulenza a favore delle associate;
c) promuovere e favorire scambi di informazioni di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari in Italia e all’estero;
d) esercitare ogni azione ritenuta opportuna per il perseguimento dei fini associativi, anche a sostegno delle ditte associate, in tutte le sedi consentite in Italia e all’estero, se necessario anche dinanzi alle autorità giudiziarie civile, penale, amministrativa o contabile;
e) svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l’Associazione si propone.

Soci Art. 3
Possono far parte dell’Associazione le società di capitali o di persone, nonché le ditte individuali, munite delle seguenti caratteristiche: 1. iscritte da almeno un anno nel Registro delle Imprese; 2. con sede in Italia o proprietarie di stabilimenti in Italia, aventi per scopo la produzione o la commercializzazione di geosintetici.
Eccezioni potranno essere ammesse con delibera del Consiglio assunta all’unanimità dei componenti.
Possono inoltre far parte dell’Associazione, associazioni con scopi analoghi o complementari, come previsto dall’art. 6.
Il Consiglio Direttivo può, infine, nominare Soci Onorari per benemerenze acquisite nei confronti della categoria, persone che esplichino la loro attività al di fuori dell’ambito industriale di settore.
*Nota: la generica indicazione “Socio” nel prosieguo del presente atto intende riferirsi sempre ai soci aventi diritto al voto, ammenochè non venga indicata una particolare categoria di soci.

Art. 4
Sulla domanda di iscrizione all’Associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio dell’Associazione.
I soci sono tenuti a versare all’Associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, oltre ad un’ “una tantum”, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’assemblea generale. Detti contributi dovranno essere versati secondo misura e modalità stabilite annualmente.
La quota associativa non è trasmissibile se non a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 5
I soci sono: Ordinari, straordinari, oltreché Onorari. I soci a tutti gli effetti acquistano detta qualifica con la delibera di ammissione, assumendosi gli obblighi inerenti lo status, ivi compresa l’obbligazione a corrispondere i relativi contributi. I soci straordinari e gli Onorari, ancorché possano partecipare all’Assemblea e collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, non hanno diritto di voto; i secondi non assumono obbligazioni al versamento di quote a favore dell’Ente.
L’Ammontare annuo del contributo associativo è deliberato dall’Assemblea dei soci. Può essere stabilito annualmente il contributo una tantum al momento dell’ammissione.
I soci sono tenuti ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’associazione.

Art. 6
Possono far parte dell’associazione in qualità di soci “non professionali” quelle persone e quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall’associazione medesima.
I soci straodinari non possono far parte del consiglio. Sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal successivo art. 8 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’associazione, salve le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio.
Il consiglio stabilisce anno per anno il contributo a carico dei soci “non professionali”.
I soci Ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
* E’ esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7
La qualità di soci si perde: a) per il venir meno dei requisiti di cui all’art. 3; b) per il venir meno dei requisiti che ne avevano determinato l’ammissione; c) per grave inadempienza agli obblighi morali stabiliti nei codici etici sopra menzionati; d) per una condotta contrastante con le finalità dell’Associazione; e) per mancato pagamento della quota annuale o dei contributi “una tantum” sia ordinari che straordinari deliberati; f) per l’eventuale esclusione deliberata a carico di quei soci che per aver contravvenuto agli obblighi del presente statuto o per altri motivi rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell’associazione.
Il verificarsi delle predette circostanze deve essere accertato e deliberato dal Consiglio.
Avverso la delibera del Consiglio è ammesso il ricorso al collegio dei probiviri secondo quanto predisposto all’art. 21 del presente statuto.
Il socio può in ogni tempo recedere dall’Associazione con effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 30 Settembre dell’anno in corso.
Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso.

Art. 8
I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste dagli organi dell’Associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata.
L’Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

Art. 9
Gli organi dell’associazione sono: 1. l’assemblea generale; 2. il presidente dell’associazione; 3. il vicepresidente dell’associazione; 4. il consiglio; 5. il Segretario; 6. il collegio dei probiviri.

Assemblea Art. 10
L’Assemblea generale dei soci sarà convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno entro il 30 Giugno, per l’approvazione del bilancio e/o rendiconto, mediante avviso scritto inviato per raccomandata A.R. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (fax, posta elettronica, ecc.) ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare a ciascun associato almeno 14 giorni prima dell’adunanza. In caso di comunicazione a mezzo telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito comunicati dal socio e che risultino espressamente annotati nel libro dei soci. In caso di assenza o impedimento del Presidente provvede il membro disponibile più anziano del Consiglio.
L’assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell’associazione o il consiglio lo ritengano opportuno e/o quando un quarto dei soci aventi diritto a parteciparvi lo richieda.
Hanno diritto d’intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri associati.
Spetta all’assemblea generale ordinaria:
a) fissare le direttive per l’attività dell’Associazione;
b) eleggere il presidente dell’Associazione;
c) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dal successivo art. 14. I membri del consiglio sono scelti dall’assemblea fra gli amministratori e/o i collaboratori designati dalle ditte associate; rimanendo stabilito che comunque la persona fisica appartiene all’organo non a titolo proprio, ma solo in rappresentanza del Socio in quanto tale;
d) nominare il collegio dei probiviri;
e) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
f) stabilire, su proposta del consiglio, la misura dei contributi dovuti dalle associate;
g) approvare il bilancio consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 Dicembre di ogni anno;
h) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio;
i) Decidere in merito ad azioni legali da intraprendere o cui resistere.
Spetta all’assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l’assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 11
L’assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal vicepresidente.
Gli Associati, in regola con il versamento del contributo annuale, sono rappresentati da una persona fisica che abbia od a cui sia conferita la rappresentanza. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di un altro associato non essendo ammessa più di una delega a socio.
Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. La seconda convocazione dovrà essere fissata a distanza di tempo di almeno 24 ore dalla prima e comunicata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Si precisa che la nomina di cui ai punti b), c), ed e) dell’ articolo 10 sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
Per la validità delle riunioni dell’assemblea generale straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza, anche per delega, di più della metà degli associati aventi diritto al voto.
Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza relativa dei votanti quando non sia richiesta una maggioranza qualificata.
Lo scioglimento dell’Associazione richiederà il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Organi sociali Art. 12
Per l’elezione del Presidente dell’Associazione, del vicepresidente, la nomina dei membri del consiglio e del collegio dei probiviri, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche. Qualunque componente degli organi sociali (sia esso delegato o titolare dell’azienda stessa) che dovesse, nel triennio in carica, non avere più la delega dell’azienda di cui è rappresentante, decade automaticamente dalla carica ricoperta. L’Assemblea in tal caso procederà a nuova elezione per reintegrare la carica vacante.

Art. 13
Il Presidente dell’associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea generale o del consiglio.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell’associazione – dal vicepresidente.

Il Consiglio Art. 14
Il consiglio è formato da un minimo di 5 membri a un massimo di 9 inclusi il Presidente ed il vicepresidente dell’Associazione che sono membri di diritto.
Più società associate, controllate da uno stesso gruppo, non possono essere rappresentate nel consiglio da più membri.
I membri del consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio.

Art. 15
Il consiglio è convocato dal Presidente dell’associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.
Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti almeno la metà dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l’approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell’Associazione.
Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente dell’Associazione e dal segretario della riunione.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri di diritto del consiglio provvedono a sostituirli le assemblee che li hanno nominati.
Se nel corso dell’esercizio venga a mancare un consigliere, il consiglio ne può cooptare uno in attesa della prossima deliberazione assembleare con il solo vincolo che lo stesso rientri tra quelli in grado di rappresentare la ditta associata.

Art. 16
Il consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall’assemblea generale dell’Associazione.
In particolare: a) è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’assemblea generale; b) provvede alla nomina del Segretario dell’Associazione, che potrà essere scelto anche all’infuori della cerchia degli associati, e ne determina il compenso; c) può affidare ai suoi membri, al segretario dell’Associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l’assemblea generale decide di effettuare nell’interesse comune delle associate, deliberandone e verificandone i costi; d) può convocare l’assemblea generale dell’Associazione; e) propone all’assemblea generale la misura dei contributi a carico dei soci; f) predispone il piano di spesa preventivo dell’Associazione nonché il rendiconto, da sottoporre entrambi all’approvazione dell’assemblea generale.

Il Patrimonio Art. 17
Il patrimonio dell’Associazione è costituito: – dalle quote di iscrizione “una tantum” da versarsi all’atto dell’iscrizione, – dai contributi annui ordinari, – da eventuali contributi straordinari, – da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere, – da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi e/o associati.

Art. 18
L’esercizio sociale inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto consuntivo deve essere predisposto dal consiglio e deve essere approvato dall’assemblea generale ordinaria.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Collegio dei probiviri Art. 19
L’Assemblea generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri, formato da tre membri anche non soci.
Tutte le eventuali controversie tra le ditte associate relative al rapporto associativo o tra esse e l’associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura entro il termine di tre giorni dall’esame degli elementi di valutazione sottoposti ad esso dalle parti, è escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Esclusione Art. 20
Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un socio in applicazione dei principi e dei criteri dettati dall’art. 7 del presente statuto: il Socio escluso può reclamare al Collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione dell’esclusione; il Collegio delibererà inappellabilmente a maggioranza assoluta secondo i criteri dell’art. 19 dello statuto.

Scioglimento Art. 21
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico delle associate.
Il patrimonio residuo dell’associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni generali Art. 22
La domanda di associazione all’Assingeo comporta l’accettazione completa e incondizionata del presente statuto ivi compresa, in particolare, la clausola sulla deroga di competenza così come espressa all’art. 19. Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Legenda: si intendono richiamate le note in calce all’art. 3 e all’art. 6 e si precisa che ove nel testo siano indicate genericamente le “Ditte Associate” si intendono sempre i soci aventi diritto di voto.